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Regolamento REACH

REACH: Applicazione e importanza per l'autorizzazione e le restrizioni delle sostanze chimiche

Il regolamento REACH (dall'inglese Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è un regolamento europeo sulle sostanze chimiche (CE n. 1907/2006) che disciplina la gestione delle sostanze chimiche nell'Unione Europea. L'obiettivo del REACH è proteggere la salute umana e l'ambiente dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche, garantendo al contempo la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE. Il regolamento stabilisce obblighi ampi per produttori, importatori e utilizzatori a valle.

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Regolamento REACH: Obiettivi e importanza

Il REACH non ha lo scopo di vietare indiscriminatamente tutte le sostanze pericolose. Piuttosto, il regolamento disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze, nonché ampi obblighi di informazione lungo la catena di fornitura. Le aziende devono dimostrare che le sostanze possono essere utilizzate in modo sicuro o adottare adeguate misure di gestione del rischio.

Nel settore della tecnica di fissaggio – ad esempio per viti, dadi, perni o rivestimenti superficiali – il REACH riguarda soprattutto i componenti chimici come le sostanze chimiche per rivestimenti, le passivazioni, i lubrificanti o gli elementi di lega.

Punti chiave del regolamento REACH

I quattro pilastri centrali del REACH sono:

1. Registration (Registrazione)

Le sostanze chimiche prodotte o importate nell'UE in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno devono essere registrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). La registrazione riguarda le sostanze e le sostanze contenute in miscele, ma non gli articoli come viti o dadi finiti.

2. Evaluation (Valutazione)

L'ECHA e le autorità nazionali valutano i fascicoli inviati per garantire che i rischi per la salute umana e per l'ambiente siano sufficientemente descritti e controllati. Se necessario, possono essere richiesti ulteriori test o informazioni.

3. Authorisation (Autorizzazione)

Alcune sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – Substances of Very High Concern) possono essere utilizzate solo se è stata concessa un'autorizzazione esplicita. Tra queste rientrano, tra le altre, le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, nonché le sostanze particolarmente persistenti o bioaccumulabili (ad es. determinati composti di cromo(VI)).

4. Restriction (Restrizione)

Per alcune sostanze si applicano restrizioni d'uso o divieti qualora i rischi non possano essere gestiti in modo sufficiente. Tali limitazioni sono stabilite nell'Allegato XVII del regolamento REACH.

REACH nel settore delle viti e degli elementi di fissaggio

Dal punto di vista giuridico, viti, dadi e rondelle sono generalmente considerati articoli. Per essi di norma non sussiste alcun obbligo di registrazione. Si applicano invece in particolare gli obblighi di informazione previsti dall'Articolo 33 del REACH:

  • Obbligo di informazione SVHC: se un articolo contiene una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, i clienti professionali devono essere informati; i consumatori hanno diritto di ricevere informazioni su richiesta.
  • Trattamenti superficiali: nelle viti zincate o passivate, determinate sostanze – come i composti di cromo(VI) – possono essere utilizzate solo a condizioni molto severe o non possono più essere impiegate. I moderni rivestimenti al cromo(III) o con lamelle di zinco soddisfano gli attuali requisiti REACH.
  • Composizione del materiale: anche i componenti di lega, i lubrificanti o i materiali ausiliari devono essere selezionati in modo conforme al REACH.
  • Trasparenza della catena di fornitura: le informazioni sulle sostanze pericolose devono essere trasmesse lungo la catena di fornitura, ad es. tramite dichiarazioni REACH o schede di dati di sicurezza per sostanze e miscele.

Obblighi e responsabilità delle aziende

Le aziende si assumono un'elevata responsabilità personale ai sensi del REACH. In concreto, ciò significa:

  • Obbligo di registrazione per le sostanze rilevanti e le sostanze contenute in miscele (non per gli articoli).
  • Adempimento degli obblighi di informazione per gli articoli contenenti sostanze SVHC.
  • Aggiornamento delle schede di dati di sicurezza in caso di nuove informazioni.
  • Comunicazione trasparente verso i clienti sullo stato REACH dei prodotti forniti.

Elementi di fissaggio conformi al REACH nella pratica

Gli elementi di fissaggio prodotti e forniti in conformità ai requisiti del regolamento REACH soddisfano gli obblighi di registrazione, informazione e restrizione vigenti. Alcuni esempi sono:

  • viti a testa esagonale zincate galvanicamente con passivazione al cromo(III)
  • viti autoperforanti con rivestimento in lamelle di zinco
  • perni in acciaio inossidabile nei quali, pur in assenza di rivestimento, vengono presi in considerazione aspetti REACH come i componenti di lega o il possibile rilascio di nichel

I prodotti conformi al REACH garantiscono quindi un approvvigionamento giuridicamente sicuro, un'elevata sicurezza del prodotto e una gestione responsabile delle sostanze chimiche.

Relazione con altre normative UE

Il REACH integra altre disposizioni europee, tra cui:

  • RoHS – Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Regolamento CLP – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
  • Regolamento POP – Divieto degli inquinanti organici persistenti

Insieme, queste normative costituiscono il quadro giuridico per un uso sicuro e rispettoso dell'ambiente di sostanze chimiche e materiali nell'UE.

REACH spiegato in modo semplice

Il REACH è il regolamento centrale dell'UE per l'uso sicuro delle sostanze chimiche. Non vieta le sostanze in modo generalizzato, ma ne disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e l'uso, nonché gli obblighi di informazione lungo la catena di fornitura. Anche nel caso di viti, dadi ed elementi di fissaggio, il REACH assicura che le sostanze problematiche siano gestite in modo trasparente, che i rischi siano controllati e che gli utilizzatori siano informati in modo affidabile.